La Validation of Acquired Experience/Validazione degli apprendimenti acquisiti (VAE) è una procedura che si rivolge agli adulti e, mediante la predisposizione di un apposito dossier, consente il riconoscimento – nell’ambito della formazione professionale, della formazione terziaria (superiore/universitaria) e della formazione permanente – delle competenze specifiche e della cultura generale possedute dall’interessato.

La VAE è promossa dall’UNESCO tramite le Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning (2012); per l’area europea è sostenuta dal Consiglio dell’Unione Europea tramite la Raccomandazione sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (20 dicembre 2012 – 2012/C 398/01) e implementata dalle Linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale (European Guidelines for validating non-formal and informal learning, 2016) elaborate dal CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione professionale) in vista della costituzione della European Education Area (EEA: cfr. la Comunicazione della Commissione Europea sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, 30 settembre 2020 – COM/2020/625), a cui la Confederazione Svizzera è dichiarata eleggibile.

In Svizzera, per quanto attiene alla formazione professionale, la VAE si inquadra nelle cosiddette «altre procedure di qualificazione» e consente, per gli ambiti previsti dalla legislazione federale e cantonale, l’acquisizione di un titolo formale: per la formazione professionale di base, l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione pratica (CFP) e, per la formazione superiore, l’attestato professionale federale (APF), i diplomi di Esame professionale superiore (EPS) o quelli rilasciati dalle Scuole specializzate superiori (SSS). È disciplinata dalla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr, 13 dicembre 2002 – stato: 1° aprile 2022), artt. 9, 17, 33-35; e dalla Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, 19 novembre 2003 – stato 1° aprile 2022), artt. 4, 31 e 32, nonché dalla Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, 11 settembre 2017 – stato: 1° dicembre 2021), art. 10.

Per quanto invece riguarda il settore della formazione permanente – la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale –, la VAE fa riferimento alla Legge federale sulla formazione continua (LFCo, 20 giugno 2014 – stato 1° gennaio 2017), artt. 5-9 e 13-16; e, per gli aspetti finanziari, dalla Ordinanza sulla formazione continua (OFCo, 24 febbraio 2016 – stato 1° gennaio 2017).
Infine, per la formazione terziaria, la convalida e l’ammissione su dossier (VAE), che consentono di maturare, in forma di equivalenza, una parte dei crediti ECTS relativi a un determinato piano di studi permettendo, ai fini del conseguimento di un titolo accademico, una parziale dispensa dagli esami o dalle attività complementari previste con la conseguente abbreviazione della durata del percorso formativo. In questo caso, secondo il diritto elvetico tali procedure dipendono sostanzialmente dalle università stesse e fanno riferimento – ove esistenti e applicabili – alle legislazioni cantonali, con l’unica rilevante eccezione delle Alte scuole pedagogiche, di esclusiva competenza dei Cantoni e soggette alle leggi intercantonali.
Il Cantone di Zugo, allo stato, mediante un accordo intercantonale (Interkantonale Zusammenarbeit zur Validierung von Bildungsleistungen und die ergänzende Bildung, 2012) ha provveduto a normare solo la formazione professionale di base.

Le procedure VAE seguite dalla Scuola universitaria privata a distanza (SUPDI) sono riferite all’ambito della formazione accademica (terziaria). Esse ottemperano sia alle Linee guida emanate dall’UNESCO sia a quelle predisposte dall’Agenzia europea CEDEFOP, e applicano le Directives des commissions de reconnaissance de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) pour la validation des acquis de formation formels et de niveau haute école (2019).
Per l’Italia, il riconoscimento dell’apprendimento formale, non formale e informale descritto dalla L. 92/2012, avviene tramite il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di cui al D. Lgs. 13/2013, secondo le modalità previste dai DD. interm. 12.03.2015 e 5.01.2021, sulla base del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali istituito dal D. interm. 30.06.2018. La regolamentazione delle procedure è prevista per il 2023.